1. L’Ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del Comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli elettori.

2. Il seggio elettorale e le eventuali sottosezioni, presiedono alle operazioni di votazione e di scrutinio.

3. Il seggio elettorale – e ciascuno delle sottosezioni eventualmente istituite – è costituito, nell’ambito dell’ufficio elettorale, con provvedimento del Responsabile dell’Ufficio elettorale ed è composto da un dirigente o funzionario dell’ente, con funzione di presidente, e da quattro funzionari o impiegati dell’ente stesso, di cui uno con funzione di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente.

4. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

5. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nel seggio elettorale o nell’eventuale sottosezione di assegnazione, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all’esercizio del diritto di voto.

6. L’elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale, su propria espressa richiesta, può votare in un seggio volante composto da due componenti del seggio elettorale. I componenti del seggio volante dovranno adottare tutti gli accorgimenti per garantire la segretezza del voto.

 

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