Sezione in aggiornamento in vista delle elezioni del Consiglio Provinciale dell’8 Gennaio 2016.

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Operazioni di scrutinio e calcolo dei voti

Sì, le operazioni sullo scrutinio dei voti devono essere aperte al pubblico a meno che non ci siano esigenze di ordine pubblico che impongano di limitare la presenza al personale addetto e ai rappresentanti di lista.

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Sì, come espressamente indicato dalla Circolare 32/14 “il rappresentante della lista o del candidato presidente presso il seggio/sottosezione, può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell’elettorato attivo per la Camera dei Deputati; per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al presidente la tessera elettorale”.

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No, la Legge 56/14 e le circolari esplicative del Ministero dell’Interno non indicano la necessità del raggiungimento di alcun quorum di votanti per considerare le elezioni valide.

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No, non è prevista la necessità di alcuna maggioranza di voti validi per considerare valida l’elezione.

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L’approssimazione alla terza cifra decimale avviene troncando alla terza cifra senza arrotondarla rispetto ai decimali successivi (esempio: il numero 1,3578 diventa 1,357).

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Sì, il procedimento di calcolo ufficiale dell’indice di ponderazione da parte dell’ufficio elettorale deve escludere la popolazione dei comuni commissariati e tener conto del numero degli elettori al momento dell’elezione, come indicato in calce nel “Prospetto di calcolo” esemplificativo degli indici provvisori di ponderazione elaborato dal Ministero dell’Interno.

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Si deve ritenere valido il voto espresso per la lista con la croce sul simbolo-contrassegno e non valida la preferenza espressa per un candidato di una diversa lista riportato nel riquadro di quest’ultima.

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Si deve ritenere valido il voto espresso per la lista con la croce sul simbolo-contrassegno e non valida la preferenza espressa per il candidato di altra lista.

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Si deve ritenere valida l’espressione di voto tanto per la lista quanto per la preferenza, a meno che non ci sia un caso di omonimia (in tal caso la preferenza non sarebbe valida).

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Ove dovessero verificarsi altri casi incerti, si possono utilizzare – in via analogica – le istruzioni ministeriali relative alle elezioni comunali in enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (Pubblicazione n. 14/2014).

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Alla luce di quanto detto al punto 1, rimane in competizione anche il candidato e i voti eventualmente attribuitigli rimangono validi. Il candidato che ha perso il mandato comunale, qualora fosse eletto, deve essere proclamato dall’Ufficio elettorale. Sarà il consiglio a non convalidare l’elezione e a procedere con la surroga, come previsto dall’art. 41 Tuel che stabilisce che “Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’articolo 69”.

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Si, i voti eventualmente attribuiti a un candidato SOSPESO dal mandato comunale sono da conteggiarsi come validi e il voto deve essere assegnato alla lista corrispondente, anche qualora non fosse stato indicato espressamente il voto di lista. Il candidato SOSPESO dal mandato comunale, qualora fosse eletto, deve essere proclamato dall’Ufficio elettorale. Sarà il consiglio a non convalidare l’elezione, come previsto dall’art. 41 TUEL, e a procedere con la surroga a tempo, fino alla conclusione del giudizio in corso.

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Sì. Come previsto dall’articolo 50 del Tuel, il Presidente di Provincia presta davanti al Consiglio nella seduta del suo insediamento, giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

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Sì. Come previsto dall’articolo 41 del Tuel.

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Tutte le modalità di voto definite dal Regolamento redatto in applicazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche e integrazioni.