1. L’ufficio elettorale deve completare l’esame delle liste e delle candidature a presidente entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l’esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al capolista e ai candidati a presidente.

2. Per l’eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l’ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente ricusata.

3. L’ufficio elettorale deve concludere l’attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o ricusazione di liste o candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

 

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