1. Per il seggio elettorale e per ciascuna delle eventuali sottosezioni elettorali istituite, i delegati di lista e di candidatura a presidente o i supplenti, o, ove questi non siano designati, i capolista e i candidati a presidente, hanno la facoltà di nominare due rappresentanti, di cui uno effettivo ed uno supplente, in possesso dell’elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l’esibizione al presidente del seggio della tessera elettorale. I delegati possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista e/o di candidatura.

2. La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge.

3. La designazione di cui al comma 2 è trasmessa all’ufficio elettorale costituito presso la provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell’inizio delle operazioni di voto.

4. I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.

 

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