1. La lista dei candidati alla carica di Consigliere provinciale è presentata all’Ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.

 

2. Su tale modello sono indicati, in particolare:

a) lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale, redatta come indicato all’articolo 12 intitolato ” Candidatura a Consigliere provinciale. Formazione delle liste”;

b) la denominazione della lista e il contrassegno;

c) due delegati di lista, scelti tra i Sindaci o i Consiglieri dei comuni facenti parte della Provincia– anche presentatori di lista o candidati-, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l’impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;

d) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall’art. 13.

 

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere provinciale sono allegate le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., di ogni candidato consigliere attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista, nonché il supporto informatico contenente il contrassegno con file in formato non modificabile.

 

Please click here if this helped you.
0 people found this helpful.


← Domande e risposte (in aggiornamento)