1. In sede di prima applicazione della L. 56/2014, per il combinato disposto dell’articolo 1, commi 79 e 80, ai fini della determinazione dell’elettorato passivo si considerano “consiglieri provinciali uscenti” i consiglieri provinciali (compreso il presidente) che erano in carica alla data della cessazione del Consiglio provinciale.

 

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