1. L’ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista siano conformi ai requisiti indicati all’articolo 15 intitolato “Denominazione delle liste e contrassegno elettorale” e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.

2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l’ordine di presentazione.

3. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni dell’articolo 15 deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell’ufficio elettorale, pena la definitiva ricusazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno, aderendo all’invito dell’ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

 

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