1. La presentazione delle candidature –intesa come loro “materiale” consegna- deve essere fatta, ai sensi dell’art. 1, commi 61 e 73, della L.56/2014, ad almeno uno dei componenti dell’Ufficio elettorale costituito presso la Provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

2. L’ufficio elettorale resterà aperto, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.

3. Non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.

4. Il componente dell’Ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l’altro il giorno e l’ora di presentazione della lista, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto.

5. Il componente dell’Ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l’ora della ricezione.

6. Il componente dell’Ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell’identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista per eventuali comunicazioni.

 

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