1. Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati che viene ponderato ai sensi dell’art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014, apponendo una croce sul relativo contrassegno.

2. L’elettore può esprime il proprio voto di preferenza per uno dei candidati scrivendo il cognome del candidato ovvero il cognome ed il nome, in caso di omonimia con altro candidato, nell’apposita riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista.

 

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