1.L’Ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a consigliere provinciale prescritti dall’art. 1, comma 70, della L. 56/2014, ovvero da almeno 6 (sei) e da non più di 12 (dodici) candidati.

2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l’Ufficio elettorale provvede alla ricusazione della lista.

3. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono ricusati dalla lista in base all’ordine di presentazione della lista stessa.

 

 

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