1. L’ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall’art.13 del presente regolamento, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.

2. Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda al 15 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione alla carica di Presidente della Provincia, ovvero corrisponda al 5 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione del Consiglio provinciale, ricusando la candidatura/lista che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesto.

 

 

Please click here if this helped you.
0 people found this helpful.


← Domande e risposte (in aggiornamento)