1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art.1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, sarà cura del Comune comunicare alla Provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi dell’evento, la cessazione dalla carica del Sindaco o dei Consiglieri comunali. Conseguentemente, il Comune provvederà a trasmettere l’attestazione degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verifichino variazioni.

2. Analogamente i Sindaci e Consiglieri comunali candidati o eletti negli organi provinciali comunicheranno tempestivamente alla Provincia la cessazione della carica presso il rispettivo Comune.

 

 

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