(risposte ai quesiti più ricorrenti)

1) Con la legge 29 luglio 2021, n.108 la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati dall’articolo 14 della legge n.53/1990 come modificato, da ultimo, dall’articolo 38-bis, comma 8 del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108: pertanto non è più necessaria la previa comunicazione dei consiglieri della disponibilità ad autenticare, al presidente della provincia e al sindaco.

2) La mancata apposizione del timbro dell’ufficio da parte del consigliere non determina alcuna irregolarità di tale attività, trattandosi di un soggetto che non dispone di un timbro identificativo della sua qualità e tale non essendo – contrariamente a quanto comunemente si sostiene – il timbro dell’Ente presso il quale è ricopertala carica (” L’articolo 21 del DPR n.445 del 2000 non può trovare inderogabile applicazione per quei soggetti, quali i consiglieri, che non hanno un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo il timbro dell’Ente ” – Consiglio di Stato, Sez. V, decisione 6 marzo 2006 n.1074; Consiglio di Stato, Sez.V, decisione 22 settembre 2011, n.5345).

3) Tutti i pubblici ufficiali che dispongono del potere di autenticazione, possono legittimamente esercitarlo esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari a al quale appartengono, con conseguente nullità delle autenticazioni effettuate fuori del suddetto ambito territoriale (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n.22). Non trova invece fondamento, ad avviso del Consiglio di Stato, l’ulteriore limite della ” pertinenza della competizione elettorale “, per il quale la legge attribuirebbe il potere di autentica agli organi politici solo per le elezioni che si svolgono nell’Ente al quale essi appartengono: i pubblici ufficiali possono quindi autenticare, all’interno del territorio di loro competenza, le sottoscrizioni relative alle consultazioni elettorali anche se tali consultazioni non riguardano l’Ente presso il quale svolgono il mandato.