1. Con il decreto di indizione dell’elezione, su espressa richiesta della Provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell’elettorato attivo e passivo, i Segretari comunali trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l’elezione, contenente l’elenco dei Sindaci e Consiglieri comunali in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione, per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nella attestazione il comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta, data di decorrenza della carica e data di scadenza.
3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della Provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste.
4. Nel caso di comunicazioni pervenute dai Comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, l’ufficio elettorale provvede a fare apposite annotazioni sulla liste di elettori.
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