1. Il procedimento elettorale viene avviato dal Presidente della Provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia e/o per l’elezione del Consiglio provinciale di Teramo almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali di cui al comma precedente viene pubblicato all’albo pretorio informatico dell’ente e, nell’apposita sezione internet sul sito dell’ente, e trasmesso ai Comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun albo. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla data delle elezioni.

3. E’ nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell’elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle relative elezioni.

4. L’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale possono essere indette con un unico decreto di convocazione e svolgersi nella stessa data, ove ci fosse coincidenza.

5. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

 

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Category: Generale

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