1. Presso la Provincia è costituito l’ufficio elettorale composto da un Responsabile e da un numero di componenti ritenuto adeguato, scelti tra il personale dipendente dalla Provincia. L’ufficio elettorale provvede al compimento delle operazioni preliminari alla elezione.
2. La costituzione dell’ufficio elettorale avviene con decreto del Presidente della Provincia da adottarsi al momento dell’adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
3. Vengono altresì individuati i membri supplenti chiamati a sopperire ai titolari in caso di impossibilità.
4. Il Responsabile dell’ufficio elettorale viene individuato nella figura del Segretario Generale ed i componenti tra i dirigenti, funzionari o dipendenti dell’ente applicando le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.
5. Il Responsabile dell’ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.
6. Il Presidente della Provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti nei casi di sopravvenuti impedimenti.
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