1. Ai sensi dell’articolo 1, commi 58 e 69, della L.56/2014, la base elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia e dei Consiglieri provinciali è rappresentata dall’insieme dei consiglieri e dei sindaci dei Comuni della Provincia di Teramo, in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.
2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.
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