Precisazione sulle sottoscrizioni delle liste elettorali
In merito alle sottoscrizioni delle liste elettorali ed in particolare a quanto disposto dal comma 6 dell’art. 13 del “Regolamento per la procedura elettorale per l’elezione del presidente e del Consiglio Provinciale di Teramo”, si precisa che i pubblici ufficiali menzionati dall’art. 14 della Legge n. 53/1990, tra cui i Consiglieri Comunali, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.
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