Alla luce di quanto detto al punto 1, rimane in competizione anche il candidato e i voti eventualmente attribuitigli rimangono validi. Il candidato che ha perso il mandato comunale, qualora fosse eletto, deve essere proclamato dall’Ufficio elettorale. Sarà il consiglio a non convalidare l’elezione e a procedere con la surroga, come previsto dall’art. 41 Tuel che stabilisce che “Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’articolo 69”.

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Category: Operazioni di scrutinio e calcolo dei voti

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