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Avvertenze su sottoscrizione delle liste e contrassegno elettorale

Due precisazioni sulle modalità di presentazione delle liste elettorali e contrassegni.

AUTENTICAZIONI

Da ulteriori approfondimenti interpretativi effettuati dall’UPI in data 17/09/2014, in merito alle sottoscrizioni delle liste elettorali ed in particolare a quanto disposto dal comma 6 dell’art. 13 del “Regolamento per la procedura elettorale per l’elezione del presidente e del Consiglio Provinciale di Teramo”, si precisa che:

  • qualora proceda all’autenticazione delle firme un Consigliere comunale è necessario allegare alle autenticazioni copia della comunicazione di disponibilità inoltrata al Sindaco del comune di appartenenza;
  • qualora proceda all’autenticazione delle firme un funzionario incaricato dal Sindaco è necessario allegare alle autenticazioni copia del documento di incarico.

Inoltre si chiarisce che il Consigliere provinciale uscente non può in nessun caso procedere all’autenticazione delle firme, neanche se rivesta contemporaneamente la carica di Consigliere comunale.

CONTRASSEGNO ELETTORALE

Si avverte che il contrassegno elettorale – di cui all’art. 15 del “Regolamento per la procedura elettorale per l’elezione del presidente e del Consiglio Provinciale di Teramo”- deve avere un diametro di 30mm, come da linee guida aggiornate dal Ministero dell’Interno.
Conseguentemente viene modificato l’allegato L disponibile nella sezione modulistica del sito.

Precisazione sulle sottoscrizioni delle liste elettorali

In merito alle sottoscrizioni delle liste elettorali ed in particolare a quanto disposto dal comma 6 dell’art. 13 del “Regolamento per la procedura elettorale per l’elezione del presidente e del Consiglio Provinciale di Teramo”, si precisa che i pubblici ufficiali menzionati dall’art. 14 della Legge n. 53/1990, tra cui i Consiglieri Comunali, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.