Elezioni “Trasparenti”, avviso per le liste che intendono partecipare alle prossime elezioni
L’art. 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019 n. 3, ha stabilito l’obbligo per i partiti, movimenti politici, liste o candidati che si presentano alle competizioni elettorali di qualunque genere di pubblicare – nel proprio sito internet ovvero nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno intendono presentarsi nella competizione elettorale -, per ciascun candidato, il curriculum vitae (fornito dal candidato medesimo) e il certificato del casellario giudiziale di cui all’art. 24 del D.P.R. 14 novembre 2002 n.313.
L’obbligo di cui all’art. 1, c. 14, della L. 3/2019, in riferimento alle Elezioni provinciali, deve pertanto essere adempiuto entro il 14° giorno antecedente la data dell’elezione (sabato 4 dicembre 2021).
Ai sensi dell’art. 1, c. 15, della L. 3/2019 è previsto altresì l’obbligo di pubblicare gli stessi documenti di cui sopra sul sito internet dell’ente cui si riferisce la consultazione elettorale entro il settimo giorno antecedente la data delle elezioni.
Si richiede pertanto di depositare presso l’Amministrazione provinciale il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale – di cui all’art. 24 del T.U. di cui al D.P.R. n. 313/2002 – di ciascun candidato entro e non oltre il giorno 8 dicembre 2021, al fine di consentire la pubblicazione di tali documenti nella sezione “Elezioni trasparenti” del presente sito internet.
Per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione dei curriculum dei candidati imposti dalla legge n.3/2019 si precisa come tali documenti vengono raccolti con l’esclusiva finalità di rispondere all’obbligo normativo di pubblicazione, ogni singolo candidato ha quindi piena e assoluta libertà di inserire nel proprio curriculum i dati che ritiene più idonei avuta contezza ed essendo stati debitamente informati che gli stessi vengono raccolti ad esclusivo fine di pubblicazione e quindi di diffusione. Il Titolare del trattamento comunica che non procederà ad alcun oscuramento dei contenuti dei curriculum dei candidati per rispettare il diritto di ognuno di rendere note all’elettorato le informazioni personali desiderate. A fronte di informazioni che si ritenga di non voler sottoporre a diffusione il candidato deve astenersi dal riportarle all’interno del curriculum oggetto di pubblicazione da parte dell’Ente
Anche la firma autografa è considerato un dato da sottrarre a pubblicazione, di conseguenza si chiede di inviare il curriculum sottoscritto con firma digitale oppure in duplice copia, una con firma autografa da conservare agli atti d’ufficio e l’altra con la dicitura “Firmato” da pubblicare online.
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