1. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi cioè: da almeno 6 (sei) e da non più di 12 (dodici) candidati.

2. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d’ordine progressivo.

3. Di ciascun candidato deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (Sindaco o Consigliere comunale), il comune presso cui è stato eletto.

4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell’art.1, comma 70, della L. 56/2014, da almeno il 5 (cinque) per cento degli aventi diritto al voto.

5. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.

 

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