Sezione in aggiornamento in vista delle elezioni del Consiglio Provinciale dell’8 Gennaio 2016.
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Candidatura
Sì, un Sindaco ha facoltà di candidarsi a Presidente della Provincia e a Consigliere provinciale nella stessa tornata elettorale.
No, i Consiglieri provinciali uscenti avevano facoltà di candidarsi a Presidente della Provincia limitatamente alla prima tornata elettorale.
No, le elezioni per il Presidente della Provincia e per il Consiglio provinciale sono totalmente svincolate tra loro.
No, le due elezioni non sono collegate.
Un dipendente della Provincia, che rivesta anche l’incarico di Consigliere comunale, è ineleggibile (non incompatibile) a Consigliere provinciale, a meno che non si collochi in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (Art. 60 del TUEL).
No, i 12 mesi valgono solo per la candidatura a Presidente. Per candidarsi a Consigliere provinciale basta essere un Sindaco o consigliere comunale in carica (Legge 56/2014, art. 1, c. 69).
L’insediamento è immediato, all’atto di proclamazione del Presidente di Provincia eletto.
Nelle Province, il Presidente di Provincia uscente resterà in carica fino all’insediamento del Presidente della Provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78 (Legge 56, art. 1, comma 82).
La prima seduta del Consiglio provinciale deve essere convocata dal Presidente entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione (art 40, comma 1, TUEL).
Sì, i Presidenti di Provincia in carica possono autenticare le firme per le elezioni della provincia in cui svolgono le proprie funzioni. Essi infatti restano in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del Presidente della Provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78 (Legge 56, art. 1, comma 82).
I Consiglieri comunali possono autenticare le firme, rispettando il principio di territorialità: sono pertanto tenuti ad autenticare le firme esclusivamente nel comune di loro appartenenza e per le elezioni della provincia di cui fa parte il suddetto comune di appartenenza.
Il contrassegno è possibile ma non richiesto. Onde evitare qualunque rischio di contestazione si consiglia di non apporre l’eventuale contrassegno del Presidente sulla scheda elettorale e di utilizzare il facsimile pubblicato sul sito UPI e predisposto dal Ministero dell’Interno.
Il candidato rinunciante può essere escluso dal provvedimento finale di ammissione della lista se ha presentato rinuncia prima di detto provvedimento.
No, la cessazione dalla carica di sindaco comporta la decadenza dalla carica di presidente di Provincia (L. 56/2014, art. 1, c. 65).
No, la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere provinciale (L. 56/2014, art. 1, c. 69).
Tutte le modalità di voto definite dal Regolamento redatto in applicazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche e integrazioni.