1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della Regione Abruzzo. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all’uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell’articolo 14 della legge 53/1990.

2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione.

3. Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

 

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