1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato all’articolo 10.

2. . I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a Presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature per la medesima elezione.

3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a Presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista a Consigliere provinciale. Pertanto, quando le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, i sottoscrittori delle liste a Consigliere Provinciale possono sottoscrivere la candidatura a Presidente della Provincia e viceversa.

4. I Consiglieri provinciali uscenti, identificati ai sensi dell’art.1, comma 79 e 80, L.56/2014, non possono essere sottoscrittori di lista, né procedere alle autenticazioni di firma previste nel presente manuale.

5. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, sesso, luogo e data nascita. Va altresì indicato il Comune, appartenente al territorio della Provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (Sindaco o Consigliere comunale).

6. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni: da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle Corti d’Appello, dei Tribunali o delle Sezioni distaccate dei Tribunali, Segretario delle Procure della Repubblica, Presidente della Provincia, Sindaco, Assessore Comunale, Assessore Provinciale, Presidente del Consiglio comunale, Presidente del Consiglio provinciale, Presidente del Consiglio circoscrizionale, Vice Presidente del Consiglio circoscrizionale, Segretario comunale, Segretario provinciale, funzionario incaricato dal Sindaco, funzionario incaricato dal Presidente della Provincia nonché Consigliere Provinciale o Consigliere Comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della Provincia o al Sindaco; si precisa che i pubblici ufficiali sopra menzionati, tra cui i Consiglieri Comunali, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.

7. L’autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

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