1. Il presidente del seggio, udito in ogni caso il parere degli altri componenti dell’ufficio elettorale, decide su:

– difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;

– reclami, anche orali e proteste;

– contestazione e nullità dei voti.

2. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al responsabile dell’ufficio elettorale e, in ultima istanza, al giudice amministrativo.

3. Il presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.

4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e farsi assistere anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare invece se il presidente vi si oppone.

5. In casi eccezionali, il presidente, di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l’intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti dell’ufficio elettorale.

6. Il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti dell’ufficio, può disporre l’allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

 

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