1. Il seggio elettorale – e ciascuno delle eventuali sottosezioni – è costituito e si insedia nel pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni.
2. Alle operazioni di costituzione del seggio e delle eventuali sottosezioni possono presenziare i rappresentanti di lista.
3. All’atto dell’insediamento del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
4. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del presidente dell’ufficio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
5. Il presidente di seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.
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