1. La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all’Ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.

2. Su tale modello sono indicati, in particolare:

a) la candidatura alla carica di Presidente della Provincia redatto come indicato all’articolo 11 intitolato “Candidatura a Presidente della Provincia”;

b) due delegati di lista, scelti tra i Sindaci o i Consiglieri dei Comuni della provincia –anche presentatori di lista o candidato-, incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti di candidatura a presidente presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l’impossibilità, da parte dei presentatori della candidatura a presidente, di assistere alle operazioni di sorteggio dei candidati e di nominare rappresentanti di candidatura a presidente;

c) la sottoscrizione da parte dei presentatori di candidatura a presidente nelle modalità previste dall’art. 13;

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge, redatta sul modello appositamente predisposto.

4. La candidatura del presidente non è identificata da alcun contrassegno, che in ogni caso, qualora depositato, non sarà ammesso sulla scheda.

 

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