1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di presidente che viene ponderato ai sensi dell’art. 1, commi 33 e 34, della L. 56/2014.
2. L’elettore può esprimere il proprio voto crociando il nominativo del candidato stampato sulla scheda.
← Domande e risposte (in aggiornamento)