1. L’ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con provvedimento del proprio responsabile, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali.

2. Il provvedimento verrà rinnovato sulla basi delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.

 

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