1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.

2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l’identità dell’elettore sono apposti sul registro sezionale accanto al nome dell’elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nel registro sezionale che l’elettore ha votato.

3. L’elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l’assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.

4. La scheda, del colore relativo al comune in cui l’elettore in carica, viene consegnata aperta dal presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l’espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti “deteriorata”, cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall’elettore, viene consegnata all’elettore un’altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.

5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.

6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20; tuttavia, se a quell’ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

 

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