Unione Province ItalianeLa legge 56/2014 opera un profondo riordino del ruolo delle Province, che vengono confermate nella natura di enti titolari di alcune specifiche funzioni fondamentali di programmazione, coordinamento e gestione di politiche e servizi di area vasta.

Allo stesso tempo, anche per agevolare l’instaurazione del collegamento funzionale con i Comuni, la legge prevede intese tra le Province e i Comuni del territorio, per la gestione unitaria di nuove e ulteriori funzioni e servizi che oggi sono frammentati tra i due livelli di governo, ovvero impropriamente esercitati da enti o agenzie operanti in ambito infra-regionale.

La legge prevede inoltre norme specifiche per le Province montane, alle quali vengono riconosciute funzioni fondamentali ulteriori riguardanti lo sviluppo strategico del territorio e la gestione in forma associata di servizi tipici dei territori montani, e alle quali le Regioni dovranno riconoscere forme particolari di autonomia.

La legge 56/2014, quindi, pone in capo alle Province la titolarità di alcune funzioni amministrative già esercitate che diventano funzioni fondamentali, e ne aggiunge di nuove rispetto alle funzioni storicamente svolte ai diversi titoli di legittimazione della “attribuzione statale” (TUEL e altre leggi), “delega” (D.P.R.616/77), “attribuzione regionale”, o “trasferimento” (D.Lgs. 112/98).

L’elenco delle funzioni fondamentali previsto nel comma 85 è piuttosto eterogeneo: vi rientrano sia competenze puntuali come, ad esempio, la “pianificazione territoriale provinciale di coordinamento ”, sia funzioni amministrative generali come , ad esempio, la “tutela e valorizzazione dell’ambiente”, nella quale rientrano sicuramente diverse competenze oggi esercitate dalle Province e definite come funzioni “proprie”.

E’ pertanto necessario procedere secondo la volontà espressa dal legislatore della riforma in relazione si seguenti principi e criteri :

  • l’attribuzione alle Province delle diverse attività amministrative riconducibili alle nuove funzioni fondamentali elencate nel comma 85, lett. a) b) c) d) e) f);
  • la ricomposizione in modo organico in capo alle Province di tutte le competenze che sono esercitate da altri soggetti amministrativi e che invece rientrano nelle funzioni fondamentali;
  • l’eventuale trasferimento ad altri livelli di governo delle competenze amministrative oggi svolte dalle Province che non rientrano nelle loro funzioni fondamentali.

Ad esempio di quanto in argomento, vale ricordare che durante l’iter di approvazione della legge 56/14 si è a lungo discusso sull’inserimento della tutela ambientale nell’elenco delle funzioni fondamentali provinciali. La scelta finale di confermare in capo alle Province le funzioni fondamentali di “tutela e valorizzazione dell’ambiente” e di “regolazione della circolazione stradale” rende implicito il mantenimento delle funzioni di polizia provinciale (preminentemente svolte in materia di polizia ambientale e di polizia stradale) in capo alle Province. Allo stesso modo, dentro la voce “tutela e valorizzazione dell’ambiente” devono essere ricomprese le competenze amministrative sui controlli e autorizzazioni ambientali, su caccia e pesca, protezione della flora e della fauna, gestione dei parchi e delle aree protette, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale.

Lo stesso tipo di approccio deve valere per le funzioni relative alla “programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale” e alla “gestione dell’edilizia scolastica”. Una lettura sistematica delle disposizioni sulle funzioni fondamentali dei comuni e delle province porta a concludere che restano in capo alle Province sia le attuali competenze in materia di programmazione della rete scolastica, di orientamento scolastico e di diritto allo studio, sia le competenze in materia di gestione dell’edilizia scolastica delle scuole superiori.

Occorre infine fare una precisazione sul versante della garanzia delle correlate e necessarie risorse finanziarie. Nel processo di ricomposizione delle diverse funzioni in capo alle Province va posta particolare attenzione agli esiti e all’impatto che le recenti manovre finanziarie (in particolar modo le c.d. “spending review”) hanno determinato negli ultimi anni, impatto che si riverbera inevitabilmente sul processo di riordino complessivo delle funzioni sugli altri enti locali. In questo senso, in considerazione del fatto che molte funzioni di derivazione regionale vengono attualmente esercitate con risorse proprie delle Province, ed in considerazione del fatto che lo Stato acquisisce al proprio bilancio quote di tributi provinciali, occorre far in modo che si garantiscano, da un lato, il finanziamento delle funzioni fondamentali della “nuova” provincia – attraverso i tributi propri già assegnati ai sensi del dlgs 68/11 – e, dall’altro, che le risorse destinate agli altri enti che ereditano le altre funzioni non più provinciali possano essere congrue per mantenere un livello adeguato di efficacia e di efficienza dei servizi.

Nota unitaria Anci Upi
Titolo: Nota unitaria Anci Upi (0 click)
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