1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno successivo il responsabile dell’ufficio elettorale provvede all’assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente e a ciascuna lista. Il numero progressivo attribuito definisce l’ordine in cui dovranno essere riprodotte sulle schede elettorali le candidature alla carica di presidente e le liste ammesse al voto.

2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati o i candidati come sopra individuati.

3. Le liste dei candidati a consigliere provinciale e le candidature a presidente della provincia, secondo l’ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della provincia entro l’8° giorno antecedente la votazione.

 

 

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