1. Per ciascuna elezione, le candidature a Presidente della Provincia, ovvero le liste dei candidati a Consigliere provinciale sono ammesse ovvero ricusate con provvedimento del Responsabile dell’Ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione.

2. L’Ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo indicato all’articolo 19 commi 1 e 2, ricusando quelle liste presentate oltre detto termine.

 

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