1. Dopo il compimento delle operazioni di cui al precedente art. 39, il responsabile dell’ufficio elettorale procede alla proclamazione dei consiglieri eletti attenendosi alle seguenti regole:

– La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse;

– La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuno di essi;

– I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D’Hondt e le disposizioni stabilite dall’art. 1 commi 36 e seguenti della L. 56/2014;

– I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali;

– A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

 

 

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