1. Il responsabile dell’ufficio elettorale, dopo aver ricevuto il materiale trasmesso dalla sezione elettorale unica o dalle sottosezioni elettorali e comunque entro il giorno successivo, provvede a:
– Prendere atto delle risultanze dello scrutinio;
– Sommare i risultati degli scrutini del seggio centrale e delle sottosezioni eventualmente costituite;
– Pronunciarsi definitivamente sulle contestazioni, proteste e reclami intervenuti nel corso delle operazioni di voto o di scrutinio;
– Proclamare eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti, sulla base della ponderazione di cui all’art. 1, commi 33 e 34, della L.56/2014. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.
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