1. Sono cancellati dalla candidatura a Presidente e dalla lista dei candidati a consigliere:

a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;

b) i candidati rispetto ai quali si accerti l’esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell’art. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012;

c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di sindaco o consigliere comunale di uno dei comuni della provincia ovvero, in sede di prima applicazione della legge 56/14, della qualifica di presidente o consigliere provinciale uscente;

d) i candidati sindaci alla carica di presidente della provincia il cui mandato scada entro i diciotto mesi dalla data si svolgimento delle elezioni;

e) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.

2. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1 il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile dell’ufficio elettorale ne dispone la ricusazione.

3. Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli candidati disposte ai sensi del comma 1, la lista già ridotta ai sensi dell’articolo 22, comma 3, intitolato “Verifica del numero dei candidati a Consigliere provinciale” non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, non si procede a depennare dalla lista i nominativi in eccedenza.

 

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