Sezione in aggiornamento in vista delle elezioni del Consiglio Provinciale dell’8 Gennaio 2016.

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Generale

La giornata per lo svolgimento di tali consultazioni è Sabato 18 Dicembre 2021, con inizio delle operazioni di voto alle ore 8 e chiusura delle operazioni stesse alle ore 20.

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1. Il procedimento elettorale viene avviato dal Presidente della Provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia e/o per l’elezione del Consiglio provinciale di Teramo almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali di cui al comma precedente viene pubblicato all’albo pretorio informatico dell’ente e, nell’apposita sezione internet sul sito dell’ente, e trasmesso ai Comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun albo. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla data delle elezioni.

3. E’ nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell’elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle relative elezioni.

4. L’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale possono essere indette con un unico decreto di convocazione e svolgersi nella stessa data, ove ci fosse coincidenza.

5. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

 

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1. Presso la Provincia è costituito l’ufficio elettorale composto da un Responsabile e da un numero di componenti ritenuto adeguato, scelti tra il personale dipendente dalla Provincia. L’ufficio elettorale provvede al compimento delle operazioni preliminari alla elezione.

2. La costituzione dell’ufficio elettorale avviene con decreto del Presidente della Provincia da adottarsi al momento dell’adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

3. Vengono altresì individuati i membri supplenti chiamati a sopperire ai titolari in caso di impossibilità.

4. Il Responsabile dell’ufficio elettorale viene individuato nella figura del Segretario Generale ed i componenti tra i dirigenti, funzionari o dipendenti dell’ente applicando le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.

5. Il Responsabile dell’ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.

6. Il Presidente della Provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti nei casi di sopravvenuti impedimenti.

 

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1. Ai sensi dell’articolo 1, commi 58 e 69, della L.56/2014, la base elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia e dei Consiglieri provinciali è rappresentata dall’insieme dei consiglieri e dei sindaci dei Comuni della Provincia di Teramo, in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.

2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.

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1. A norma dell’art. 1, comma 60, della L. 56/2014, sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia i Sindaci dei Comuni della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

2. A norma dell’art. 1, comma 69, della L.56/2014, sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica dei comuni della provincia.

3. In sede di prima applicazione della legge 56/14, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 79 e 80, sono altresì eleggibili alla carica di Presidente e di Consigliere provinciale i Consiglieri provinciali uscenti (compreso il Presidente).

4. Non godono dell’elettorato passivo né i presidenti né i consiglieri provinciali che, per motivi diversi, si sono dimessi dalla carica prima della fine del mandato, né i commissari per la provvisoria amministrazione della provincia.

 

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1. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità ed incandidabilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili.

2. Nessun candidato, rispettivamente alla carica di presidente o di consigliere provinciale, può accettare la candidatura in più liste.

3. Quando le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, è ammessa la presentazione della candidatura da parte dei sindaci sia alla carica di presidente sia alla carica di consigliere. Il candidato che sia eletto contemporaneamente presidente della provincia e consigliere provinciale viene proclamato eletto alla carica di presidente della provincia ed il seggio di consigliere provinciale viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

4. Nel caso in cui si proceda alla sola elezione del presidente della provincia, è ammessa la presentazione della candidatura alle elezioni del Presidente della Provincia da parte dei Sindaci che già ricoprono la carica di Consigliere provinciale. In caso di elezione a Presidente, questi cessa dalla carica di consigliere provinciale ed al suo posto subentra, ai sensi dell’art. 1, c. 78, L.56/2014, il candidato che, nella lista, ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

 

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1. Con il decreto di indizione dell’elezione, su espressa richiesta della Provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell’elettorato attivo e passivo, i Segretari comunali trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l’elezione, contenente l’elenco dei Sindaci e Consiglieri comunali in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione, per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Nella attestazione il comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta, data di decorrenza della carica e data di scadenza.

3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della Provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste.

4. Nel caso di comunicazioni pervenute dai Comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, l’ufficio elettorale provvede a fare apposite annotazioni sulla liste di elettori.

 

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Tutte le modalità di voto definite dal Regolamento redatto in applicazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche e integrazioni.