1. A norma dell’art. 1, comma 60, della L. 56/2014, sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia i Sindaci dei Comuni della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

2. A norma dell’art. 1, comma 69, della L.56/2014, sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica dei comuni della provincia.

3. In sede di prima applicazione della legge 56/14, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 79 e 80, sono altresì eleggibili alla carica di Presidente e di Consigliere provinciale i Consiglieri provinciali uscenti (compreso il Presidente).

4. Non godono dell’elettorato passivo né i presidenti né i consiglieri provinciali che, per motivi diversi, si sono dimessi dalla carica prima della fine del mandato, né i commissari per la provvisoria amministrazione della provincia.

 

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Category: Generale

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