1. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità ed incandidabilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili.

2. Nessun candidato, rispettivamente alla carica di presidente o di consigliere provinciale, può accettare la candidatura in più liste.

3. Quando le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, è ammessa la presentazione della candidatura da parte dei sindaci sia alla carica di presidente sia alla carica di consigliere. Il candidato che sia eletto contemporaneamente presidente della provincia e consigliere provinciale viene proclamato eletto alla carica di presidente della provincia ed il seggio di consigliere provinciale viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

4. Nel caso in cui si proceda alla sola elezione del presidente della provincia, è ammessa la presentazione della candidatura alle elezioni del Presidente della Provincia da parte dei Sindaci che già ricoprono la carica di Consigliere provinciale. In caso di elezione a Presidente, questi cessa dalla carica di consigliere provinciale ed al suo posto subentra, ai sensi dell’art. 1, c. 78, L.56/2014, il candidato che, nella lista, ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

 

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Category: Generale

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