1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente di seggio sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:

a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti l’ufficio elettorale;

b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti del seggio.

2. Il sigillo è firmato dal presidente e dai rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro dell’amministrazione provinciale.

3. Il presidente consegna seduta stante il materiale elettorale al presidente della provincia o, se ciò non fosse possibile, provvede alla chiusura della sala nella quale è custodito il materiale elettorale e alla sua consegna entro le ore 12.00 del primo giorno non festivo successivo alla data delle votazioni.

 

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