1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 8 del giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.

2. Prima dell’inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:

a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;

b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.

4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall’urna la scheda e la consegna al presidente, che enuncia l’espressione di voto e la passa al segretario. Quest’ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di “tabelline” pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.

 

5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore con l’apposizione della firma e del timbro dell’amministrazione provinciale.

 

6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:

a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;

b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell’elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati presidente o perché è stato scritto il nome di più candidati consiglieri provinciali, della stessa lista o più liste);

c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

8. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:

a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;

b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.

9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell’assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

 

 

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