1. Le operazioni di voto hanno luogo, di norma, presso la sede legale della Provincia di Teramo.

2. Allo svolgimento delle operazioni di voto è preposto un seggio unico. Al fine di assicurare la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, con il provvedimento di costituzione dell’ufficio elettorale possono essere costituite una o più sottosezioni. In quest’ultimo caso, il responsabile dell’ufficio elettorale provvede, con proprio atto, a ripartire il corpo elettorale tra il seggio centrale e le sottosezioni istituite.

3. Nel decreto di nomina dei componenti dell’Ufficio elettorale viene indicata la sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali, curando al suo interno la predisposizione di spazi dedicati all’espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.

4. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti del seggio elettorale, dell’Ufficio elettorale e gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista e di candidatura.

 

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